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Bonus Gasolio Autotrasporto 2026:
Arriva il Credito d’Imposta

Credito d’Imposta Gasolio 2026: Guida Operativa e Riferimenti Normativi per l’Autotrasporto

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2026 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 maggio 2026 che disciplina le modalità di accesso al contributo destinato a ristorare le imprese della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio. Il provvedimento dà attuazione all’articolo 3 del Decreto-Legge 18 marzo 2026, n. 33 (convertito con modificazioni dalla Legge 13 maggio 2026, n. 79), rendendo operativo il credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci.

Credito d'Imposta Gasolio 2026 - Fino al 70%

1. Requisiti dei veicoli (ex art. 24-ter TUA)

L’agevolazione spetta alle imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori conto terzi o titolari di licenza per il conto proprio, ed è allineata ai requisiti del rimborso accise ordinario. Sono ammessi esclusivamente i veicoli con le seguenti caratteristiche:

  • Massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate.
  • Classe ambientale Euro 5 o superiore (ai sensi dell’art. 24-ter del D.Lgs. 504/1995).

2. Calcolo del Credito d’Imposta

Il contributo riconosce fino al 70% della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio effettuato tra il 1° marzo e il 30 giugno 2026. Il calcolo si basa sulla differenza tra i costi sostenuti nel trimestre agevolato e il prezzo medio rilevato dal Ministero per il mese di febbraio 2026. La misura rientra nei limiti fissati dalla Commissione Europea nel Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.

3. Profili Fiscali e Utilizzo nel Modello F24

Dal punto di vista fiscale, la normativa prevede:

Utilizzo esclusivo in compensazione F24
  • Compensazione in F24 (art. 17 D.Lgs. 241/1997): Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
  • Scadenza: La compensazione dovrà essere completata tassativamente entro il 31 dicembre 2026.
  • Detassazione (artt. 61 e 109 TUIR): L’importo riconosciuto non concorre alla formazione del reddito d’impresa (IRES/IRPEF) né della base imponibile IRAP e non rileva per il calcolo del pro-rata degli interessi passivi.
  • Deroga ai limiti di compensazione: Non si applicano i limiti ordinari annuali previsti per le compensazioni fiscali.

4. Cumulabilità con il Rimborso Accise

Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure relative agli stessi costi, come il rimborso trimestrale ordinario delle accise sul gasolio commerciale. È necessario tuttavia rispettare il livello minimo di tassazione delle disposizioni unionali e garantire che il cumulo non superi l’importo del costo effettivamente sostenuto.

5. Come prepararsi all’invio (Piattaforma ADM)

L’invio delle istanze avverrà tramite una piattaforma dedicata dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), la cui apertura è attesa per settembre 2026. In attesa del Decreto Direttoriale attuativo, le aziende devono raccogliere:

Preparati ora: Piattaforma ADM
  • Fatture elettroniche di acquisto gasolio (formato XML) per il periodo interessato.
  • Dati precisi sui quantitativi consumati e sui veicoli su cui il carburante è stato utilizzato.

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Foto Esperto Contabile Cazacu